05 Mag Fase 2 – Come gestire la graduale ripresa delle attività
Nel rispetto del “Protocollo per la regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro”, con il ritorno alle attività produttive durante la Fase 2, è stato stabilito che:
1. la prosecuzione delle attività produttive può avvenire solo in presenza di condizioni che assicurino adeguati livelli di protezione per le persone che lavorano;
2. la mancata attuazione del Protocollo determina la sospensione dell’attività fino al ripristino delle condizioni di sicurezza.
E’ quindi opportuno contattare il vostro Medico competente o il vostro consulente in ambito sicurezza per verificare attentamente le precauzioni da mettere in atto rispetto alla tipologia di attività svolta ed alle dimensioni aziendali.
Ciò premesso, riportiamo di seguito i punti principali:
a. le norme del Protocollo vengono estese alle aziende in appalto che possono così organizzare sedi e cantieri permanenti e provvisori all’interno dei siti e delle aree produttive;
b. nelle aree geografiche a maggiore epidemia o nelle aziende in cui si sono registrati casi sospetti di Covid-19, in aggiunta alle normali attività di pulizia, è necessario prevedere, alla riapertura, una sanificazione straordinaria degli ambienti, delle postazioni di lavoro e delle aree comuni;
c. in capo a tutte le persone presenti in azienda grava l’obbligo di adottare tutte le precauzioni igieniche personali e, in particolar modo, di lavare frequentemente le mani. A tal fine l’azienda dovrà mette a disposizione idonei mezzi detergenti per le mani accessibili a tutti i lavoratori anche mediante specifici dispenser collocati in punti facilmente individuabili;
d. per tutti i lavoratori che condividono spazi comuni, viene previsto l’utilizzo di una mascherina chirurgica. Inoltre, viene previsto che l’adozione di idonei DPI debba avvenire sulla base del complesso dei rischi valutati, a partire dalla mappatura delle diverse attività dell’azienda;
e. continua ad essere favorito il lavoro a distanza anche nella fase di progressiva riattivazione del lavoro.
f. le postazioni dei lavoratori che possono lavorare da soli o che, in ogni caso, non necessitano di particolari strumenti e/o attrezzature di lavoro devono essere rimodulate in spazi ricavati quali, ad esempio, sale riunioni o uffici non utilizzati e, in alternativa, dovranno essere utilizzate delle barriere di separazione tra le stesse quali, ad esempio, pannelli in plexiglass;
g. l’articolazione del lavoro potrà essere ridefinita con orari differenziati che favoriscano il distanziamento sociale riducendo il numero di presenze in contemporanea nel luogo di lavoro e prevenendo assembramenti all’entrata e all’uscita con flessibilità di orari;
h. il medico competente, in considerazione del suo ruolo nella valutazione dei rischi e nella sorveglia sanitaria, potrà suggerire l’adozione di eventuali mezzi diagnostici qualora ritenuti utili al fine del contenimento della diffusione del virus e della salute dei lavoratori;
i. se una persona presente in azienda sviluppi febbre e sintomi di infezione respiratoria dovrà, oltre che dichiarare immediatamente tale circostanza all’ufficio del personale, essere immediatamente isolata e dotata di mascherina chirurgica;
j. alla ripresa delle attività, è opportuno che sia coinvolto il medico competente per le identificazioni dei soggetti con particolari situazioni di fragilità e per il reinserimento lavorativo di soggetti con pregressa infezione da Covid-19;
k. l’ingresso in azienda di lavoratori già risultati positivi al COVID-19 sarà consentita solamente in presenza di certificazione medica attestante l’“avvenuta negativizzazione” del tampone secondo le modalità previste e rilasciate dal dipartimento di prevenzione territoriale di competenza;
l. viene riconfermato l’obbligo di istituire in azienda un Comitato per l’applicazione e la verifica delle regole del protocollo di regolamentazione con la partecipazione delle rappresentanze sindacali aziendali e del Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS). In mancanza, a vigilare sarà un Comitato Territoriale composto dagli Organismi Paritetici per la salute e la sicurezza con il coinvolgimento dei Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza territoriale (RLST) e dei rappresentanti delle parti sociali (ove costituiti).