Decreto Liquidità: Finanziamenti agevolati

Decreto Liquidità: Finanziamenti agevolati

Nella mattinata di ieri sono arrivate le autorizzazioni da parte della Commissione Ue per le misure di aiuto introdotte dal decreto liquidità (DL 23/2020), nella forma di garanzie statali su finanziamenti erogati dal sistema bancario, per il tramite di SACE spa e del Fondo centrale di garanzia PMI.

L’aspettativa è elevata con riguardo a tutte le misure, ma la maggiore “frenesia” si concentra anzitutto sui finanziamenti fino a 25.000 euro con garanzia al 100% del Fondo centrale di garanzia PMI, restituzione a 72 mesi, preammortamento di 24 mesi e tasso di interesse agevolato.
Al fine di agevolare le procedure, il MISE ha messo a disposizione, sul proprio sito internet, un apposito “Modulo” per la richiesta di garanzia su finanziamenti di importo fino a 25.000 euro ai sensi della lett. m), comma 1 dell’art. 13 del DL Liquidità” che il beneficiario può presentare al soggetto finanziatore o al Confidi.

Si tiene a precisare che l’importo di Euro 25.000 è concesso a soggetti che per l’anno di imposta 2019 abbiano conseguito un fatturato di Euro 100.000; se inferiore, l’erogazione del finanziamento sarà pari ad ¼ del fatturato.

Il modulo si compone di 8 pagine e compendia l’insieme dei requisiti che il soggetto beneficiario deve attestare.
Una istruttoria da parte della banca, seppur semplificata, resta comunque necessaria. In particolare, la banca, dopo aver ricevuto il modulo di richiesta, deve:

verificare che il richiedente sia un soggetto esercente attività di impresa o di lavoro autonomo con partita IVA, rientrante nella definizione “europea” di PMI, allargata in questo caso alle imprese con un numero di dipendenti tra 250 e 499;

acquisire l’ultimo bilancio depositato o l’ultima dichiarazione fiscale presentata dal richiedente, per verificare che l’ammontare dei ricavi (compensi, per i liberi professionisti) sia superiore a 100.000 euro o, se inferiore, sia comunque superiore al quadruplo del finanziamento richiesto (per i richiedenti costituiti dopo il 1° gennaio 2019 il bilancio e la dichiarazione possono essere sostituiti da apposita autocertificazione ai sensi dell’art. 47 del DPR 445/2000 prevista nell’ambito del modulo messo a punto dal MISE);

verificare che il richiedente non presenti esposizioni classificate come “sofferenze” ai sensi della disciplina bancaria;

verificare che il richiedente non presenti esposizioni nei confronti del soggetto finanziatore classificate come “inadempienze probabili” o “scadute o sconfinanti deteriorate” ai sensi della disciplina bancaria; oppure, nel caso in cui le presenti, verificare che tale classificazione non sia precedente alla data del 31 gennaio 2020.

A ciò si aggiunga quanto precisato da Banca d’Italia lo scorso 10 aprile con apposita Raccomandazione, in ordine al fatto che “per quanto concerne in particolare i finanziamenti garantiti dallo Stato” le banche dovranno tenere conto “del complesso degli ulteriori elementi informativi disponibili sul profilo di rischio dei richiedenti i finanziamenti, sia in sede di concessione del finanziamento, sia nella fase di monitoraggio dello stesso”.

Difficile dunque pretendere “erogazioni immediate” da parte delle banche, senza contare che, alla gestione procedurale dei predetti rischi operativi e obblighi di valutazione dei profili di rischio, si aggiunge al momento per le banche un ulteriore rischio a procedere all’erogazione fino all’approvazione del gestore del Fondo: quello di veder rifiutata la proposta non per carenza del diritto del richiedente, ma per carenza delle risorse presenti nel Fondo, ove si verificasse una richiesta particolarmente massiccia.