29 Mar Articolo del 29.03.2019 – Novità Assegno Nucleo Familiare: domanda telematica
A partire dal 1 aprile 2019 le domande di assegno per il nucleo familiare (ANF) dei lavoratori dipendenti di aziende operanti del settore privato non agricolo, dovranno essere presentate direttamente all’INPS esclusivamente in modalità telematica. Conseguentemente, il datore di lavoro che non dovrà più verificare puntualmente il contenuto delle istanze cartacee presentate dai lavoratori. Le imprese, infatti, potranno conoscere gli importi spettanti, già calcolati dall’INPS, prendendone visione attraverso una specifica funzione disponibile nel cassetto previdenziale.
Con l’introduzione della nuova procedura telematica di trasmissione delle domande ANF, il datore di lavoro non sarà più coinvolto nella raccolta delle istanze, verifica della loro corretta compilazione e calcolo dell’importo spettante.
Recepite le domande telematiche, sarà l’INPS che provvederà in autonomia a istruire le pratiche per la definizione del diritto e della misura della prestazione familiare richiesta e, in particolare, individuerà gli importi giornalieri e mensili teoricamente spettanti in riferimento alla tipologia del nucleo familiare e al reddito conseguito negli anni precedenti.
Restano invariate le procedure per il rilascio dell’autorizzazione alla liquidazione assegni nei casi previsti dalla legge: il soggetto interessato è tenuto a presentare specifica domanda di autorizzazione ANF telematica all’INPS corredata della documentazione necessaria per definire il diritto alla prestazione stessa.
In caso di accoglimento al richiedente non verrà più inviato il provvedimento di autorizzazione bensì l’Istituto procederà direttamente alla successiva istruttoria della domanda di liquidazione. Nell’ipotesi di reiezione, invece, il relativo provvedimento sarà inviato al richiedente con le consuete modalità.
Modalità di presentazione della domanda
Il lavoratore dipendente, al fine di vedersi liquidati gli ANF, dovrà da aprile inoltrare domanda direttamente all’INPS mediante uno dei seguenti canali:
– servizio on-line “ANF DIP”, presente all’interno del sito www.inps.it, se in possesso di PIN, di una identità SPID almeno di Livello 2 o di Carta Nazionale dei Servizi;
– rivolgendosi ad un patronato o ad intermediari dell’Istituto, attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi, anche se non in possesso di PIN.
Al fine di verificare il buon esito dell’istanza, il richiedente dovrà accedere con le proprie credenziali alla specifica sezione “Consultazione domanda”, disponibile nell’area riservata del portale INPS. Al lavoratore saranno inviati esclusivamente gli eventuali provvedimenti di reiezione.
Istruzioni per i datori di lavoro
I datori di lavoro, tenuti alla liquidazione in busta paga degli ANF, potranno recuperare l’informazione circa gli importi calcolati dall’INPS prendendone visione attraverso una specifica funzione che sarà disponibile, sempre dal 1 aprile 2019, sul Cassetto previdenziale aziendale.
Gestione delle domande cartacee già presentate
Ai fini di agevolare un ordinato passaggio verso la modalità di presentazione esclusivamente telematica, l’INPS ha precisato che le domande già presentate al datore di lavoro fino alla data del 31 marzo 2019 con il modello cartaceo, relative al periodo compreso tra il 1 luglio 2018 ed il 30 giugno, non devono essere reiterate telematicamente.