Articolo del 14.02.2019 – Pace Fiscale: Rottamazione ter e Saldo e Stralcio

Articolo del 14.02.2019 – Pace Fiscale: Rottamazione ter e Saldo e Stralcio

Di seguito sono brevemente analizzate due importanti novità introdotte nell’ambito della cosiddetta “Pace Fiscale”: il Saldo e Stralcio e la Rottamazione ter.

Saldo e Stralcio

Aspetti generali

Il “Saldo e Stralcio” delle cartelle consente ai contribuenti che hanno un debito fiscale o contributivo di pagarne solo una parte, regolarizzando la propria posizione.

Non tutti i contribuenti possono accedere alla predetta procedura ma soltanto coloro il cui indicatore Isee non supera € 20.000,00.

La quota di debito che deve essere pagata per mettersi definitivamente in regola varia a seconda dell’importo assunto dall’indicatore Isee:

  • 16,00%, se il debitore ha un Isee del nucleo sino a € 8.500,00;
  • 20,00%, se il debitore ha un Isee del nucleo da € 8.500,01 sino a € 12.500,00;
  • 35,00%, se il debitore ha un Isee del nucleo da € 12.500,01 a € 20.000,00.

Per stralciare le cartelle i contribuenti possono corrispondere le somme dovute in unica soluzione o ripartendolo in 5 anni.

Ambito applicativo

Sono ammessi alla procedura di Saldo e Stralcio esclusivamente le cartelle contenenti i seguenti debiti:

  • tributi risultanti dalle liquidazioni delle dichiarazioni annuali regolarmente presentate, e relativi interessi e sanzioni;
  • contributi dovuti dagli iscritti alle casse dei liberi professionisti o alle gestioni previdenziali dei lavoratori autonomi dell’Inps, esclusi quelli richiesti a seguito di accertamento.

Termine per l’adesione

Il termine previsto per presentare l’istanza di adesione è fissato al 30 aprile 2019.

Caratteristiche del pagamento

Come detto il pagamento di quanto dovuto potrà essere corrisposto in un’unica soluzione oppure in forma dilazionata. In quest’ultimo caso, verrà applicato un tasso di interesse pari al 2,00% ed i pagamenti sarà dovuto come segue: primo anno 35,00% del dovuto; secondo anno il 20,00%; terzo anno il 15,00%; quarto anno il 15,00%; quinto anno il 15,00%.

Rottamazione ter

Aspetti generali

Oltre al Saldo e Stralcio, rientra nella cosiddetta “Pace Fiscale” anche la  Rottamazione ter. Mediante la stessa, potranno essere definiti i ruoli, inerenti il periodo compreso tra il 2000 e il 2017, con la possibilità di effettuare il pagamento degli importi dovuti mediante un piano rateale che può prevedere fino a un numero massimo di 18 rate.

In particolare, potranno essere oggetto di definizione i ruoli e gli accertamenti esecutivi/avvisi di addebito, affidati alla riscossione nel precitato periodo, senza dover corrispondere le sanzioni e gli interessi di mora.

Ambito applicativo

Come detto, potranno essere oggetto della Rottamazione ter i debiti risultanti dai carichi affidati alla riscossione dal 01.01.2000 al 31.12.2017. Questi possono essere estinti mediante il pagamento del capitale e degli interessi iscritti a ruolo (nonché dell’aggio, dei diritti di notifica e delle spese esecutive eventualmente maturate), senza versare le sanzioni incluse negli stessi carichi, gli interessi di mora e le sanzioni accessorie ai crediti di natura previdenziale.

Termine per l’adesione

Il termine previsto per presentare l’istanza di adesione è fissato al 30 aprile 2019.

Caratteristiche della rateazione

Sarà possibile rateizzare il pagamento fino a un numero massimo di 18 rate trimestrali.

Tale rateazione prevede che il pagamento delle somme dovute debba essere effettuato mediante il versamento di due rate, ciascuna di importo pari al 10,00% del dovuto, rispettivamente il 31.07.2019 e il 30.11.2019. Le restanti rate trimestrali dovranno essere versate entro il 28.02, il 31.05, il 31.07 e il 30.11 di ciascun anno.

Entro il 30.06.2019 l’agente della riscossione comunica ai debitori che hanno aderito alla procedura i seguenti dati:

  • l’ammontare complessivo di quanto dovuto;
  • il giorno e il mese di scadenza di ciascuna rata (in caso di scelta del pagamento dilazionato).

Lieve inadempimento

Nel caso in cui il pagamento di alcune rate avvenga con un ritardo non superiore a 5 giorni rispetto alla scadenza effettiva, il contribuente non decadrà dalla definizione e non sarà tenuto a pagare interessi per il ritardo.

Interessi

Il tasso di interesse, che verrà applicato nel definire l’importo delle rate, è pari al 2,00% annuo.

Possibilità di compensazione

Il versamento delle singole rate può avvenire con l’utilizzo in compensazione di crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili vantati nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni e appositamente certificati sulla piattaforma telematica gestita dal MEF.

DURC

Il decreto prevede espressamente che, in caso di adesione alla Rottamazione ter, anche con pagamento dilazionato, potrà essere ottenuto dal contribuente il DURC regolare.