Articolo del 02.10.2018 – Accertamento induttivo: illegittima la “doppia presunzione”

Articolo del 02.10.2018 – Accertamento induttivo: illegittima la “doppia presunzione”

Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 39 comma 1 lett. d) del D.P.R. 600/73, il reddito di impresa della persone fisiche e delle società commerciali, ed il reddito di lavoro autonomo degli artisti e dei professionisti, in deroga al criterio dell’accertamento analitico, può essere determinato in via induttiva (in altre parole extracontabilmente).

In particolare, qualora l’incompletezza, la falsità o l’inesattezza degli elementi indicanti nella dichiarazione o nei suoi allegati, risulti dalle ispezioni o verifiche compiute nei confronti del contribuente, e da dati e notizie raccolte dall’ufficio mediante l’esercizio dei suoi poteri è prevista la possibilità per l’amministrazione di desumere l’esistenza di attività non dichiarate o l’inesistenza di passività dichiarate sulla base di presunzioni semplici, purché gravi, precise e concordanti.

In merito a ciò, con l’ordinanza n. 18627 del 13.07.2018, la Corte di Cassazione ha affermato che questa tipologia di accertamento  è da ritenersi nulla nel caso in cui l’ufficio non fondi la propria presunzione su un “fatto noto”.

Infatti, ai sensi dell’articolo 2727 cod. civ., le presunzioni sono le conseguenze che la legge “trae da un fatto noto per risalire a un fatto ignorato”. Alla luce di ciò, ogni ragionamento presuntivo costruito dall’ufficio deve essere sempre fondato su un “fatto noto” e non su un’altra presunzione. Il nostro ordinamento infatti, reputa illegittima la cosiddetta “doppia presunzione”, fattispecie che si realizza quando una presunzione viene fatta derivare da un’altra presunzione.

Per la Suprema Corte in presenza di una contabilità regolarmente tenuta, l’utilizzo da parte del contribuente di una percentuale di ricarico differente da quella indicata negli studi di settore non può costituire, da sola, quella circostanza grave, precisa e concordante che il succitato articolo 39 D.P.R. 600/1973 richiede ai fini della legittimità dell’accertamento analitico-induttivo.

Per un maggior approfondimento sul tema si rimanda ad un interessante Articolo IPSOA, pubblicato il giorno 01.10.2018, per un maggior approfondimento.

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